La legge che ha istituito le detrazioni per Ecobonus è la n. 296 del 2006, cioè la legge finanziaria 2007.
L’obiettivo che si voleva raggiungere era in primo luogo favorire la riqualificazione energetica degli edifici esistenti introducendo degli incentivi fiscali in modo da ridurre le emissioni e rispettare il protocollo di Kyoto, ma anche contemporaneamente attivare uno strumento per far ripartire il settore dell’edilizia (che all’epoca era in un momento di crisi) e per far emergere il ‘lavoro nero’
Dal 2007 in poi le detrazioni Ecobonus sono state riconfermate di anno in anno, però sono state di volta in volta apportate modifiche ai tetti degli importi detraibili, al numero delle quote annuali in cui suddividere la detrazione, ai requisiti tecnici e anche alle modalità di presentazione della pratica Enea. Negli anni sono poi stati integrati i tipi di interventi ammessi a detrazione includendo anche le schermature solari.
A partire dal 2019 è stata introdotta per i beneficiari delle detrazioni Ecobonus la possibilità di optare per lo sconto in fattura (d’accordo ovviamente con il fornitore) o per la cessione del credito anziché fruire direttamente delle detrazioni portandole in compensazione nelle proprie dichiarazioni dei redditi in dieci quote annuali di pari importo.
Questa opzione è stata inserita per la prima volta nel 2018 per le spese sostenute fino al 31/12/2019 (il tutto grazie alla legge di bilancio 2018 e al successivo decreto attuativo n.34/ 2019 noto come Decreto Crescita).
Tale iniziativa, che aveva avuto molto successo, è stata rinnovata con ulteriori semplificazioni lo scorso anno dal Decreto Rilancio, cioè il D. Lgs 34/2020, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021
Contemporaneamente il Decreto Rilancio ha inserito due agevolazioni ulteriori e molto importanti estendendo a tutti (banche comprese) la possibilità di acquisire il credito (prima potevano farlo solo i fornitori) e consentendo un numero illimitato di ulteriori cessioni (prima era possibile una sola cessione successiva alla prima).
Il vantaggio per il cliente finale che, con lo sconto immediato in fattura, si trova a pagare le finestre la metà senza preoccuparsi della successiva detrazione è così grande che il mercato dei serramenti ha registrato nell’ultimo anno un incremento nelle vendite che non si era mai visto nell’ultimo ventennio.
La Legge di bilancio 2022 aveva prorogato le detrazioni Ecobonus e anche la possibilità di sconto in fattura o cessione del credito fino al 31 dicembre 2024 e aveva inserito queste modifiche nel comma 1 dell’art. 121 del Decreto Rilancio.
La legge di bilancio 2023 non ha modificato il comma 1 dell’art. 121 e pertanto resta confermata la possibilità di detrazione Ecobonus e sconto in fattura o cessione del credito per le spese che si sosterranno nel 2023 e anche per quelle che verranno sostenute nel 2024.
Ci si aspetta quindi che il trend positivo registrato nel 2021 e 2022 venga confermato nei prossimi due anni.
In quali interventi ammessi all’Ecobonus rientrano i serramenti e i relativi accessori?
Tra gli interventi per i quali sin dal 2007 spetta questo tipo di detrazione e che interessano il settore dei serramenti ci sono:
- La sostituzione degli infissi nell’ambito della riqualificazione energetica globale di un immobile unifamiliare o di una singola unità immobiliare (di cui al comma 344 e al D.M. 06/08/2021). In questo caso per gli interventi iniziati a partire dal 6 ottobre 2020 devono essere assicurati tutti i requisiti previsti per gli “Edifici ad energia quasi zero” dell’Allegato 1 del Decreto “Requisiti Minimi” del 26.06.2015, tra cui il rispetto di alcuni valori limite per una serie di efficienze, parametri e indici di prestazione energetica e anche l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili. Questo intervento richiede il coinvolgimento di un progettista e di un termotecnico che dovranno fare il progetto e verificare il rispetto di tutti i suddetti requisiti, inoltre andrà redatta l’APE prima e dopo e dovranno esser predisposti numerosi documenti tecnici ma ha il vantaggio che la spesa dei serramenti e tutte le altre spese potranno essere portate in detrazione al 65%. Però dal momento che come si vede si tratta di un intervento abbastanza complesso che quindi nella realtà ha una applicazione molto limitata, abbiamo deciso di non approfondirlo in questo manuale anche perché all’occorrenza dovranno necessariamente intervenire delle specifiche figure professionali che forniranno tutti i chiarimenti sia al committente che al serramentista.
- La sostituzione degli infissi nell’ambito di un intervento sull’involucro edilizio (comma 345) in cui il requisito per l’accesso al beneficio è il rispetto di un determinato valore limite di trasmittanza termica Uw del serramento in base alla zona climatica.
Questo tipo di intervento riguarda circa l’80% del lavoro di un serramentista.
- La sostituzione o installazione di nuove schermature solari (comma 345 B), ammessa a detrazione nel dicembre 2014 con la legge finanziaria 2015. Questa detrazione è applicabile anche alla sola sostituzione delle chiusure oscuranti.
- La sostituzione o coibentazione del cassonetto anche se non contestuale al serramento.